PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Stampa delle pubblicazioni esplicative e approvvigionamento dei profilattici).

      1. Al fine di prevenire l'AIDS e le altre malattie a trasmissione sessuale i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, di intesa con gli assessorati regionali competenti per i servizi sociali e con le organizzazioni di volontariato e del privato sociale, provvedono a redigere il materiale informativo sulle forme di prevenzione di tali malattie e ad acquistare i profilattici da distribuire nei luoghi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 2.
(Modalità di distribuzione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a fissare i livelli qualitativi minimi dei profilattici e le modalità di distribuzione degli stessi e con cadenza annuale indice i bandi di concorso per la fornitura, a livello nazionale, dei profilattici e dei macchinari necessari alla loro distribuzione provvedendo, entro i tre mesi successivi all'indizione del bando, a fornire adeguate informazioni alle parti interessate sull'elenco delle aziende e dei materiali selezionati.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce le modalità per la posa delle macchine distributrici di profilattici a prezzo agevolato o gratuito nelle scuole secondarie superiori e nelle università nonché per la diffusione delle pubblicazioni esplicative.

 

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      3. Il Ministro della salute, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce le modalità per la posa delle macchine distributrici di profilattici a prezzo agevolato presso gli esercizi pubblici di somministrazione di cibi o bevande, i locali pubblici da ballo e in ogni altro locale di intrattenimento nonché per la diffusione delle pubblicazioni esplicative.

Art. 3.
(Installazione delle macchine
distributrici).

      1. Gli istituti scolastici di istruzione superiore e universitari nonché gli esercizi e i locali di cui all'articolo 2, comma 3, provvedono all'installazione delle macchine distributrici di profilattici entro tre mesi dalla informativa del Ministro della salute di cui al citato articolo 2, comma 1, oppure entro tre mesi dall'inizio della loro attività.

Art. 4.
(Agevolazioni economiche per l'acquisto delle macchine distributrici e dei profilattici e per la stampa delle pubblicazioni esplicative).

      1. Il Ministro della salute provvede, con il decreto di cui all'articolo 2, a stabilire le agevolazioni economiche per la copertura totale o parziale delle spese per l'acquisto delle macchine distributrici e dei profilattici e per la stampa delle pubblicazioni esplicative.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.